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Con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018), comunemente nota come legge sul testamento biologico, sono state introdotte nell’ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate sul trattamento".


A chi è rivolto

La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiale, nel caso in cui dovesse trovarsi in stato d'incapacità.

Descrizione

Con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018), comunemente nota come legge sul testamento biologico, sono state introdotte nell’ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate sul trattamento".

Come fare

A tal fine redige le Disposizioni Anticipate di Trattamento a mezzo

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata
  • scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza
  • scrittura privata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie

Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento il disponente nomina un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario accetta l'incarico con la sottoscrizione delle DAT o dell'eventuale nomina successiva alla registrazione delle DAT. 

L'interessato può redigere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, inserendo i dati anagrafici, l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT, il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, data e firma.
Si allega a titolo di esempio un facsimile di DAT. Il disponente ed il fiduciario devono dichiarare di avere preso visione delle informative al trattamento dei dati da parte del Comune e del Ministero della Salute, anche se non usano il facsimile del Comune, dove è espressamente previsto. 
Le DAT possono essere integrate, modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.

Registrazione nella Banca dati nazionale delle DAT


Cosa serve

Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
Dall'1 febbraio 2020 gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero devono trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale tenuta dal Ministero della Salute. A tal fine compilano un modulo on line contenente i dati di riferimento delle DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegano copia delle DAT, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

La Banca dati nazionale ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

Cosa si ottiene

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS:
- il disponente
- il fiduciario eventualmente da lui nominato
- il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Tempi e scadenze

Contattare telefoncamente l'Ufficio per ulteriori informazioni o per prendere un appuntamento

Quanto costa

il serzizio è gratuito

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017

Riferimenti Normativi Locali

Delibera Giunta Comunale n. 25 del 10/10/2018

Condizioni di servizio

è necessario che sia il disponente che il fiduciario si presentino PERSONALMENTE all'ufficio Stato Civile muniti di un documento di identità.

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 17/09/2024


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